Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 15/06/1959 n. 393

b) al ministero dei lavori pubblici per quelle disciplinate nel titolo i (disposi- DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. zioni generali); nel titolo II (segnalazione stradale), ad eccezione dell'art. 15 (segnalazione dei passaggi a livello); nel titolo III (veicoli in generale):

art. 22 (veicoli a braccia e a trazione animale); art. 23 (velocipedi) e art. 34 (traino di veicoli); nel titolo VI (veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi); nel titolo VI , per quanto concerne la condotta dei veicoli in genere e degli animali; nel titolo VIII (norme di comportamento) ad eccezione degli

articoli 108 (incrocio su strada di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea); 110 (uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi); 112 (limitazione dei rumori); 113 (uso dei dispositivi di segnalazione acustica); 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi); 122 (trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori); 123 (uso di occhiali e di determinati apparecchi durante la guida) e, in generale, per le norme concernenti la tutela delle strade e la circolazione stradale. La competenza per le materie disciplinate dagli articoli 32 (sagoma limite) 33 (pesi massimi), 69 (limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole) 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi), 122 (trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori) e 124 (guida degli autobus, degli autotreni, degli autosnodati e degli autoarticolati) è attribuita congiuntamente al ministero dei lavori pubblici e al ministero dei trasporti. Ciascuno dei ministeri, fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, esamina i problemi di carattere generale riflettenti la materia disciplinata dalle presenti norme, sentendo il parere dell'altro. Restano ferme le attribuzioni del ministero dell'interno e degli altri ministeri.

Art. 145 - Abrogazione di norme presistenti Sono abrogati i regi decreti 27 maggio 1926 n. 1040, 23 agosto 1929 n. 1641, 3 ottobre 1929 n. 1896, 29 febbraio 1932 n. 518, 30 novembre 1933 n. 2415, 16 maggio 1935 n. 1086, 27 febbraio 1936 n. 785, 11 marzo 1937 n. 471, e 20 settembre 1941 n. 1199; il regio decreto-legge 5 luglio 1934 n. 1291, convertito in legge 20 dicembre 1934 n. 2263; il regio decreto-legge ottobre 1934 n. 1802, convertito in legge 20 dicembre 1934 n. 2148; il regio decreto-legge 17 gennaio 1935 n. 423, convertito in legge il 3 giugno 1935 n. 1151; il regio decreto-legge 9 gennaio 1936 n. 1624, convertito in legge 28 dicembre 1936 n. 2414; il regio decreto-legge 14 luglio 1937 n. 1809, convertito in legge 23 dicembre 1937 n. 2561; la legge 13 dicembre 1937 n. 2116; il regio decreto-legge 22 dicembre 1938 n. 2139, convertito in legge 29 maggio 1939 n. 921; il regio decreto-legge 26 marzo 1941 n. 426, convertito in legge 11 dicembre 1941 n. 1640; i decreti legislativi 20 marzo 1948 n. 513 e 12 aprile 1948 n. 516; le leggi 14 febbraio 1949, numero 85, 24 dicembre 1950 n. 1165, 18 febbraio 1953 n. 243, 6 agosto 1954 n. 877 e 24 gennaio 1958 n. 101; i regolamenti comunali per la circolazione dei velocipedi e per la circolazione dei veicoli, degli animali e dei pedoni, emanati in applicazione degli articoli 52 e 128 del regio decreto 8 dicembre 1933 n. 1740. Il regio decreto 8 dicembre 1933 n. 1740, rimane abrogato, tranne che nel titolo I (eccettuati l'art. 1 n. 7, 8 e 9 e l'art. 2, secondo comma) e negli articoli 105 e 113. L'art. 108 di detto decreto rimane in vigore, salva la nuova disposizione per la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria a, i cui diritti e spese sono complessivamente fissati in lire centocinquanta. Inoltre per violazioni delle disposizioni ora citate che restano in vigore continuano ad applicarsi le norme sulle sanzioni penali e sulla relativa procedura stabilite nello stesso regio decreto. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Art. 146 - Disposizioni transitorie I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari legittimamente apposti prima dell'entrata in vigore delle presenti norme, anche se siano in contrasto con le disposizioni dell'art. 11, sono consentiti, fino alla scadenza dell'autorizzazione ma comunque non oltre il 1° luglio 1961. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento i segnali, i segni sulla carreggiata, le segnalazioni luminose dei passaggi a livello dei semafori debbono essere uniformati a quanto prescritto dal regolamento stesso. I veicoli, di cui all'art. 24, che superino le caratteristiche ivi indicate, in circolazione alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero immessi in circolazione entro tre mesi dalla data stessa, possono continuare a circolare con la disciplina dei ciclomotori. I veicoli di cui all'art. 25, che superino le caratteristiche indicate nell'ultimo comma dello stesso articolo, in circolazione alla data del 1/a luglio 1959 possono continuare a circolare con la disciplina degli autocarri non oltre il 1/a luglio 1961; analogamente possono continuare a circolare sino alla detta data i relativi rimorchi. Gli autotreni il cui rimorchio sia di peso complessivo a pieno carico non superiore a 45 quintali, in circolazione alla data del 1 luglio 1959, possono continuare a circolare senza essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio continuo e automatico. Gli autoveicoli e i rimorchi che superino limiti di sagoma e di peso stabiliti DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. dagli articoli 32 e 33, in circolazione alla data del 1/a luglio 1959, possono continuare a circolare fino al 1/a luglio 1964; inoltre, possono essere ammessi alla circolazione i veicoli in corso di costruzione denunciati ai ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici entro il 16 luglio 1959 e da questi accertati. Le disposizioni sulla sagoma limite e sui pesi massimi previste dagli articoli 32 e 33 si applicano ai filoveicoli che entrano in circolazione dopo il 1 luglio 1960. L'obbligo della guida a destra per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e di persone complessivo a pieno carico non inferiore a 70 quintali si applica agli autoveicoli che entrano in circolazione dopo il 1/a luglio 1960. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento i veicoli a trazione animale ed i velocipedi debbono essere muniti dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento i veicoli a motore e i veicoli da essi trainati debbono essere muniti dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione. L'obbligo del freno di soccorso per gli autoveicoli e i filoveicoli si applica per i veicoli che entrano in circolazione dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento i veicoli a motore devono essere muniti dei dispositivi di visibilità prescritti dall'art. 48. Entro il 1/a luglio 1960 i documenti di circolazione per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ciclomotori, compressori ed altre macchine stradali, debbono, se necessario, essere regolarizzati in conformità delle disposizioni delle presenti norme. Entro il 1° gennaio 1960 i ciclomotori per i quali non è stato rilasciato un certificato di conformità per motore ausiliario, le macchine operatrici per le quali non è stata rilasciata una autorizzazione a circolare quali compressori ed altre macchine stradali e i carrelli debbono essere muniti di certificato per ciclomotore o per carrello o per macchine operatrici. Entro il 1 gennaio 1960 i rimorchi debbono essere muniti della speciale targa per essi prescritta: entro lo stesso termine detti veicoli e i carrelli-appendice debbono essere muniti del duplicato della targa di riconoscimento del veicolo dal quale sono trainati. Entro il 1 luglio 1960 le macchine agricole, di cui all'art. 72, debbono essere munite del certificato per macchine agricole ed immatricolate. Entro il 1/a luglio 1961 le patenti di guida per autoveicoli o per motocarri ed i certificati di abilitazione per compressori ed altre macchine stradali, debbono essere sostituiti, a richiesta degli interessati, con le patenti equipollenti previste dalle presenti norme senza nuovi accertamenti ed esami. Il ministro per i trasporti, con proprio decreto da pubblicare nella gazzetta ufficiale, stabilisce i termini per la presentazione delle domande in modo da graduare nel tempo la sostituzione dei predetti documenti. Entro il 1° luglio 1961 i conducenti di motoveicoli della categoria a ad uso privato debbono munirsi di patente di guida, valida per tale categoria di veicoli. A coloro che alla data del 1/a luglio 1959 sono intestatari di un documento di circolazione per motoveicoli e ne facciano domanda entro il 1/a novembre 1959 la patente è rilasciata senza esame. Entro il 1/a luglio 1960 i conducenti di macchine agricole e di carrelli, nonché i conducenti di macchine operatrici che non siano in possesso di certificato di abilitazione per compressori e altre macchine stradali debbono munirsi della patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici. Entro lo stesso termine ai titolari di patenti di guida per autoveicoli è rilasciata detta patente senza nuovi accertamenti ed esami. Le patenti di guida, per le quali alla data del 1° luglio 1959 è scaduto il periodo di validità, continueranno ad essere valide fino alla sostituzione del documento prevista dal comma diciassettesimo, in occasione della quale si provvederà anche alla conferma della validità. Le norme di cui all'art. 117, avranno effetto sei mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento.

Art. 147 - Entrata in vigore delle norme Il presente testo unico entra in vigore il 1° luglio 1959. Visto: Il ministro per i lavori pubblici Togni DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

 

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